I tirocini formativi in Italia sono regolamentati
dal D.M. 25 marzo 1998 n° 142 che definisce in modo puntuale
tutti gli aspetti connessi all’attivazione di uno tirocinio,
chiarendo che la finalità è quella di "realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito
dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".
L’attivazione di un tirocinio richiede
l’incontro di tre soggetti: il tirocinante, l’azienda
ospitante e l’ente promotore (che costituisce la parte
attiva in grado di guidare il processo dello tirocinio formativo
e di garantirne il buon funzionamento).
Il tirocinio formativo non è considerato
rapporto di lavoro subordinato e quindi non comporta l’obbligo
di retribuzione da parte dell’azienda, né quello
previdenziale.
I soggetti promotori devono invece obbligatoriamente
provvedere all’assicurazione degli stagisti contro gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso una compagnia
assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Il tirocinio formativo si rivolge a diverse
categorie: dagli studenti che frequentano la scuola secondaria,
l’Università o corsi di qualifica e specializzazione,
ai neodiplomati e neolaureati.
La durata di uno tirocinio formativo varia in
funzione delle tipologie dei soggetti candidati. Per gli studenti
che frequentano la scuola secondaria: massimo 4 mesi. Per
i lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste
di mobilità, per gli allievi degli Istituti professionali
di Stato, per gli studenti che frequentano attività
formative post diploma o post laurea: massimo 6 mesi. Per
gli studenti universitari o laureati da non più di
diciotto mesi, per gli studenti che frequentano dottorati
di ricerca o scuole di specializzazione anche nei diciotto
mesi successivi il termine degli studi, per le persone svantaggiate:
massimo 12 mesi. Per i portatori di handicap: massimo 24 mesi.
Il tirocinio viene attivato sulla base di apposite
convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e l’azienda
ospitante e predisponendo un apposito progetto formativo che
contenga indicazioni sulla durata del tirocinio, l’orario
di lavoro, la posizione assicurativa, gli obiettivi, le modalità
e gli obblighi ed impegni dei soggetti coinvolti.
Possono promuovere tirocini formativi : Agenzie
regionali per l’impiego; Strutture di collocamento individuate
dalle Regioni; Università e istituti di istruzione
universitaria; Provveditorati agli studi; Scuole statali e
non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
Centri pubblici di formazione e/o orientamento o centri a
partecipazione pubblica o in regime di convenzione con la
Regione o la Provincia; Comunità terapeutiche e cooperative
sociali; Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti
da enti pubblici delegati dalla Regione; Istituzioni formative
private non aventi scopo di lucro specificatamente autorizzati
dalla Regione.
L’Associazione Mediter, in virtù
di specifica autorizzazione, svolge attività di soggetto
promotore, raccogliendo le candidature dei tirocinanti e promuovendo
sul territorio nazionale il loro inserimento nelle aziende. |