TIROCINIO FORMATIVO

I tirocini formativi in Italia sono regolamentati dal D.M. 25 marzo 1998 n° 142 che definisce in modo puntuale tutti gli aspetti connessi all’attivazione di uno tirocinio, chiarendo che la finalità è quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".

L’attivazione di un tirocinio richiede l’incontro di tre soggetti: il tirocinante, l’azienda ospitante e l’ente promotore (che costituisce la parte attiva in grado di guidare il processo dello tirocinio formativo e di garantirne il buon funzionamento).

Il tirocinio formativo non è considerato rapporto di lavoro subordinato e quindi non comporta l’obbligo di retribuzione da parte dell’azienda, né quello previdenziale.

I soggetti promotori devono invece obbligatoriamente provvedere all’assicurazione degli stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Il tirocinio formativo si rivolge a diverse categorie: dagli studenti che frequentano la scuola secondaria, l’Università o corsi di qualifica e specializzazione, ai neodiplomati e neolaureati.

La durata di uno tirocinio formativo varia in funzione delle tipologie dei soggetti candidati. Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria: massimo 4 mesi. Per i lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, per gli studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea: massimo 6 mesi. Per gli studenti universitari o laureati da non più di diciotto mesi, per gli studenti che frequentano dottorati di ricerca o scuole di specializzazione anche nei diciotto mesi successivi il termine degli studi, per le persone svantaggiate: massimo 12 mesi. Per i portatori di handicap: massimo 24 mesi.

Il tirocinio viene attivato sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e l’azienda ospitante e predisponendo un apposito progetto formativo che contenga indicazioni sulla durata del tirocinio, l’orario di lavoro, la posizione assicurativa, gli obiettivi, le modalità e gli obblighi ed impegni dei soggetti coinvolti.

Possono promuovere tirocini formativi : Agenzie regionali per l’impiego; Strutture di collocamento individuate dalle Regioni; Università e istituti di istruzione universitaria; Provveditorati agli studi; Scuole statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; Centri pubblici di formazione e/o orientamento o centri a partecipazione pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la Provincia; Comunità terapeutiche e cooperative sociali; Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro specificatamente autorizzati dalla Regione.

L’Associazione Mediter, in virtù di specifica autorizzazione, svolge attività di soggetto promotore, raccogliendo le candidature dei tirocinanti e promuovendo sul territorio nazionale il loro inserimento nelle aziende.

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